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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: quando si paga e come

Il bollo da 2 € non riguarda tutte le fatture senza IVA: qui trovi i casi in cui è dovuto, le esenzioni, le scadenze 2026 e i due canali di versamento.

Redazione TurboFattura·Aggiornata al 25 luglio 2026·6 min di lettura

Quando si applica l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un tributo fisso di 2,00 € dovuto sulle fatture senza IVA esposta di importo superiore a 77,47 €. La logica di fondo è semplice: bollo e IVA sono alternativi. Se in fattura addebiti l’IVA, il bollo non è mai dovuto; se l’operazione non sconta l’IVA, sopra la soglia il bollo scatta, salvo le esenzioni che vediamo tra poco.

Si parla di bollo virtuale perché sulla fattura elettronica non esiste una marca da bollo fisica da applicare: l’imposta si dichiara direttamente nel file XML che passa dallo SdI e si versa a consuntivo, trimestre per trimestre. Il documento resta digitale dall’inizio alla fine, e il Fisco ricava il conteggio di quanto devi proprio dai dati delle fatture che hai trasmesso.

I casi più frequenti in cui il bollo è dovuto:

  • Operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72): per esempio prestazioni sanitarie, servizi finanziari e assicurativi;
  • Operazioni escluse dalla base imponibile (art. 15 DPR 633/72), come i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente;
  • Operazioni in regime forfettario (natura N2.2): le fatture dei forfettari non espongono IVA, quindi sopra i 77,47 € il bollo è sempre dovuto;
  • Operazioni fuori campo IVA, per esempio molte prestazioni di servizi verso committenti esteri.

Attenzione però: non tutte le operazioni senza IVA scontano il bollo. Alcune operazioni non imponibili sono espressamente esenti, e le trovi nella sezione successiva.

Da sapere: la soglia di 77,47 € non è un numero casuale: sono le vecchie 150.000 lire convertite in euro. Fino a quell’importo compreso il bollo non è mai dovuto, qualunque sia la natura dell’operazione.

Le operazioni che non pagano il bollo

Qui vale la pena correggere un errore che si legge spesso: non è vero che tutte le fatture «non imponibili» pagano il bollo. Il legislatore ha previsto esenzioni precise per le operazioni con l’estero:

  • Esportazioni di beni (artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72): niente bollo, anche sopra i 77,47 €;
  • Cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 DL 331/93): anche queste sono esenti dal bollo.

Restano invece soggette al bollo le altre operazioni senza IVA sopra soglia, comprese le prestazioni di servizi verso l’estero fuori campo IVA. Ecco il quadro completo:

Tipo di fattura (sopra 77,47 €)Bollo da 2 €
Fattura con IVA espostaNo, mai
Qualsiasi fattura di importo fino a 77,47 €No
Forfettario, natura N2.2
Operazione esente, art. 10 DPR 633/72
Operazione esclusa, art. 15 DPR 633/72
Servizi fuori campo IVA verso l’estero
Esportazioni artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633/72No, esente
Cessioni intra-UE art. 41 DL 331/93No, esente

Se emetti sia fatture con IVA sia fatture senza, il bollo va valutato fattura per fattura: conta la natura dell’operazione e l’importo non assoggettato a IVA.

Scadenze 2026: quando si versa il bollo

Il bollo non si paga fattura per fattura ma per trimestre solare: si sommano i bolli di tutte le fatture emesse nel periodo e si versa l’importo complessivo entro la scadenza. Queste sono le date da segnare per il 2026:

TrimestreFatture emesseScadenza
1° trimestregennaio – marzo 20261 giugno 2026
2° trimestreaprile – giugno 202630 settembre 2026
3° trimestreluglio – settembre 202630 novembre 2026
4° trimestreottobre – dicembre 2026Ultimo giorno di febbraio 2027

Da sapere: la scadenza ordinaria del primo trimestre è il 31 maggio, ma nel 2026 cade di domenica: il termine slitta quindi a lunedì 1 giugno 2026.

Per gli importi piccoli esiste un differimento che ti evita micro-versamenti:

  • se il bollo del 1° trimestre non supera 5.000 €, puoi versarlo entro il 30 settembre insieme a quello del secondo trimestre;
  • se il bollo di 1° e 2° trimestre insieme non supera 5.000 €, puoi versare tutto entro il 30 novembre insieme al terzo trimestre.

Il differimento è una facoltà, non un obbligo: se preferisci chiudere ogni trimestre alla sua scadenza naturale, puoi farlo senza problemi.

Come si versa: Fatture e Corrispettivi o F24

Il canale principale per il versamento è il servizio Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, che calcola da solo l’importo dovuto sulla base delle fatture transitate dallo SdI. In alternativa puoi usare il modello F24. Il flusso con il portale AdE è questo:

  1. 1
    Accedi al portale

    Entra in Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS e apri la sezione dedicata all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

  2. 2
    Verifica l’importo del trimestre

    L’Agenzia ti propone il conteggio delle fatture soggette a bollo e l’importo complessivo dovuto. Controlla che i numeri tornino con il tuo archivio.

  3. 3
    Paga con addebito diretto

    Indichi l’IBAN del conto e confermi: l’addebito parte in automatico. In alternativa il portale genera un F24 già compilato da pagare con i canali ordinari.

L’addebito diretto è la strada più comoda: l’importo è già calcolato dall’Agenzia, non devi compilare nulla a mano e azzeri il rischio di sbagliare codice tributo o periodo di riferimento. Se scegli invece l’F24, i codici tributo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono uno per trimestre:

Codice tributoPeriodo
25211° trimestre
25222° trimestre
25233° trimestre
25244° trimestre

Come si indica il bollo nella fattura elettronica

Nel tracciato FatturaPA il bollo viaggia in un blocco dedicato, DatiBollo: il campo BolloVirtuale va valorizzato a «SI» per segnalare allo SdI che sulla fattura è assolta l’imposta di bollo in modo virtuale, cioè senza contrassegno fisico. È da questo campo che l’Agenzia ricava il conteggio trimestrale che poi ti propone in Fatture e Corrispettivi.

Il bollo è a carico di chi emette la fattura (cedente o prestatore): sei tu il soggetto obbligato al versamento. Puoi però addebitare i 2 € al cliente come spesa in fattura: è una scelta commerciale, non un obbligo, e molti professionisti la usano per non assorbire il costo. In ogni caso l’obbligo di versare resta tuo, anche se il cliente non ti rimborsa.

Per i forfettari il tema si incrocia con le altre regole del regime: natura N2.2, dicitura della legge 190/2014 in fattura e nessuna IVA esposta. Se stai per emettere i primi documenti, la guida alla prima fattura elettronica mette in fila tutti i campi obbligatori, bollo compreso.

Bollo automatico: zero calcoli manuali

Il rischio pratico del bollo non è la complessità, è la dimenticanza: 2 € su una fattura di marzo si dimenticano facilmente a giugno. Per questo conviene che sia il software a tenerne traccia. Quando compili una fattura in Nuova Fattura, TurboFattura incrocia natura IVA e importo e applica il bollo virtuale in automatico quando è dovuto:

  • rilevazione automatica in base alla natura dell’operazione e alla soglia dei 77,47 €;
  • campo BolloVirtuale compilato nell’XML senza intervento manuale;
  • scelta libera, fattura per fattura, se addebitare i 2 € al cliente;
  • checklist pre-invio: prima di Invia al SDI il software segnala le anomalie, con avvisi superabili e errori bloccanti che vanno corretti.

Le fatture inviate restano in archiviazione cloud per 10 anni (conservazione a norma in arrivo), così a ogni scadenza ritrovi i documenti del trimestre in un click. Per l’obbligo di conservazione previsto dall’art. 39 DPR 633/72 puoi usare per esempio il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate: i dettagli sono nella guida alla conservazione delle fatture elettroniche.

Domande frequenti

Il bollo si applica anche alle fatture dei forfettari?

Sì. Le fatture in regime forfettario hanno natura N2.2 e non espongono IVA, quindi sopra i 77,47 € il bollo da 2 € è sempre dovuto. Sotto o fino a quella soglia non si paga nulla.

Chi paga il bollo: io o il cliente?

L’obbligato al versamento è sempre chi emette la fattura. Puoi però addebitare i 2 € al cliente come spesa in fattura: è una facoltà commerciale, non un obbligo, e non sposta la responsabilità del versamento, che resta tua.

Le fatture verso clienti esteri scontano il bollo?

Dipende dall’operazione. Le esportazioni (artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72) e le cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) sono esenti dal bollo. Le prestazioni di servizi verso l’estero fuori campo IVA, invece, restano soggette al bollo sopra i 77,47 €.

Posso rinviare il versamento se l’importo è basso?

Sì. Se il bollo del 1° trimestre non supera 5.000 €, puoi versarlo entro il 30 settembre; se 1° e 2° trimestre insieme non superano 5.000 €, puoi versare tutto entro il 30 novembre. È una facoltà, non un obbligo.

Con quali codici tributo si versa il bollo con F24?

Un codice per trimestre: 2521 per il primo, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto. In alternativa all’F24 puoi pagare con addebito diretto dal servizio Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, che è il canale principale.

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