Novità normative
Split payment prorogato fino al 2029: cosa cambia per chi fattura alla PA
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 rinnova la scissione dei pagamenti per altri tre anni, senza interruzioni dal 1° luglio 2026. Ecco chi resta dentro, chi è fuori e perché, in pratica, non devi fare nulla.
La notizia: split payment prorogato fino al 30 giugno 2029
Lo split payment è stato prorogato fino al 30 giugno 2029. Il via libera è arrivato con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 10 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 15 luglio. Per chi fattura alla Pubblica Amministrazione significa altri tre anni di scissione dei pagamenti, con le stesse regole di oggi.
La notizia, in realtà, era già stata anticipata: il 30 giugno 2026, giorno in cui scadeva la precedente autorizzazione europea, il MEF aveva comunicato l’intesa raggiunta a Bruxelles, precisando che il meccanismo sarebbe proseguito senza soluzione di continuità dal 1° luglio 2026. La decisione formale del Consiglio, dieci giorni dopo, ha chiuso il cerchio: nessun vuoto normativo, nemmeno di un giorno.
Tradotto in pratica: se tra il 1° e il 15 luglio hai emesso fatture verso enti pubblici applicando lo split payment, hai fatto la cosa giusta. La proroga copre l’intero periodo e non richiede alcuna correzione retroattiva.
La platea interessata è ampia: chiunque lavori con Comuni, scuole, ASL, ministeri, università o altri enti pubblici emette fatture in scissione dei pagamenti da anni, e continuerà a farlo allo stesso modo. Vediamo però con ordine di cosa parliamo, chi è davvero coinvolto e cosa (poco) cambia da qui al 2029.
Cos’è lo split payment in 60 secondi
La scissione dei pagamenti funziona così: emetti la fattura verso la Pubblica Amministrazione esponendo l’IVA come in qualsiasi altra fattura, ma l’IVA non la incassi tu. L’ente ti paga il solo imponibile e versa l’imposta direttamente all’Erario. Su una fattura da 1.000 euro più IVA al 22%, quindi, ricevi 1.000 euro: i 220 euro di imposta non transitano mai dal tuo conto.
Nel tracciato FatturaPA tutto questo si concentra in un campo preciso: l’esigibilità IVA, che per le operazioni in scissione dei pagamenti va valorizzata con “S”. È il segnale che dice all’ente di trattenere l’imposta e versarla per conto tuo.
Perché serve una decisione europea per una misura italiana? Perché lo split payment è una deroga alle regole IVA ordinarie dell’Unione: l’Italia deve chiederne l’autorizzazione al Consiglio UE, che la concede sempre a tempo determinato. È il motivo per cui, a ogni scadenza, il meccanismo torna in bilico e serve una proroga formale come quella appena arrivata in Gazzetta.
Lo scopo dichiarato è il contrasto all’evasione: se l’imposta non passa mai per il fornitore, non può essere addebitata al cliente e poi non versata allo Stato. Per il fornitore l’effetto collaterale è soprattutto finanziario: incassa meno liquidità sul momento, perché la quota IVA non entra mai in cassa.
Chi è dentro e chi è fuori
Non tutte le fatture verso enti pubblici finiscono in scissione dei pagamenti. La mappa aggiornata a oggi è questa:
| Situazione | Split payment? | Perché |
|---|---|---|
| Fattura verso la PA con IVA esposta | Sì | È il caso tipico: l’ente versa l’IVA all’Erario, tu incassi il solo imponibile |
| Compensi soggetti a ritenuta alla fonte | No | Esclusi dal DL 87/2018: la fattura con ritenuta segue le regole ordinarie |
| Contribuenti in regime forfettario | No | Le loro fatture non espongono IVA (natura N2.2): non c’è imposta da scindere |
| Società quotate FTSE MIB | No, dal 1° luglio 2025 | Escluse dalle fatture emesse dall’1/7/2025 per effetto dell’art. 10 del DL 84/2025 |
Due esclusioni meritano un chiarimento. La prima riguarda i professionisti: per effetto del DL 87/2018, i compensi soggetti a ritenuta alla fonte sono fuori dallo split payment. Se sei un avvocato o un ingegnere che fattura a un Comune con ritenuta d’acconto, l’ente ti paga secondo le regole ordinarie e la scissione dei pagamenti non ti riguarda.
La seconda riguarda i forfettari: le operazioni in regime L. 190/2014 non espongono IVA, quindi il problema non si pone proprio. La fattura elettronica verso la PA la emetti comunque, con natura N2.2 e la dicitura di rito, ma senza scissione dei pagamenti: non esiste un’imposta da dirottare all’Erario.
Sul fronte opposto, la platea si è ristretta di recente: le società quotate FTSE MIB, per anni dentro il perimetro, sono escluse per le fatture emesse dal 1° luglio 2025. Se i tuoi clienti sono enti pubblici “classici”, questa modifica non ti tocca; se fatturi a una quotata, invece, dal luglio 2025 sei già tornato al regime ordinario.
Cosa devi fare in pratica (spoiler: niente)
La parte migliore della notizia è che non richiede alcuna azione. La proroga è senza soluzione di continuità: stesse regole, stesso tracciato, stesse abitudini. Le uniche attenzioni sono quelle di sempre:
- 1Controlla l’esigibilità “S”
Nelle fatture verso PA in scissione dei pagamenti il campo esigibilità IVA deve riportare “S”. È il dettaglio che fa la differenza tra una fattura corretta e una da sistemare.
- 2Riconcilia gli incassi per imponibile
Dalla PA arriva solo l’imponibile: la differenza rispetto al totale fattura non è un pagamento parziale, è l’IVA versata direttamente all’Erario. Tienilo presente quando registri gli incassi.
- 3Presidia gli esiti
La PA può rifiutare la fattura entro 15 giorni, oppure può maturare l’esito di decorrenza termini. Se dopo l’accettazione serve correggere, si passa da una nota di credito TD04 collegata alla fattura originaria.
Su TurboFattura la checklist pre-invio controlla la fattura prima di Invia al SDI: gli avvisi si possono superare, gli errori bloccanti no. Gli esiti dello SDI arrivano poi in tempo reale, con notifica, così il rifiuto di un ente non resta sepolto in una casella di posta. E se serve stornare, la nota di credito si crea direttamente dalla fattura originaria.
Da sapere: le fatture in split payment espongono l’IVA, quindi l’imposta di bollo non c’entra: il bollo da 2 euro riguarda solo le fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro.
Restano invariati anche tutti gli altri tasselli della fatturazione verso la PA: firma digitale CAdES o XAdES, CIG e CUP quando previsti dal contratto, codice univoco ufficio di 6 caratteri. Se vuoi ripassarli tutti, li trovi nella guida completa alla fatturazione verso la PA.
Cosa succede dopo il 30 giugno 2029
La Decisione 2026/1728 non è un assegno in bianco. Come tutte le autorizzazioni che l’hanno preceduta, è concessa a tempo determinato: il 30 giugno 2029 la deroga scadrà di nuovo e, se l’Italia vorrà mantenere lo split payment, dovrà tornare a Bruxelles a chiedere un’ulteriore proroga.
È lì che si giocherà il futuro della misura. L’argomento di chi ne prevede il tramonto è noto: con la fatturazione elettronica generalizzata e i controlli incrociati dello SdI, il fisco ha ormai una visibilità pressoché immediata sulle operazioni, e una misura nata quando quella visibilità non esisteva potrebbe prima o poi esaurire la sua funzione. Se e quando accadrà, però, lo deciderà il prossimo negoziato europeo: a oggi non c’è nulla di scritto.
Per ora la sostanza è un’altra: fino al 30 giugno 2029 lo split payment resta la regola per chi fattura alla Pubblica Amministrazione. Segnati la data, verifica che le tue fatture verso PA continuino a riportare l’esigibilità “S” e, per i prossimi tre anni, procedi esattamente come hai sempre fatto.
Domande frequenti
Fino a quando è prorogato lo split payment?
Fino al 30 giugno 2029, per effetto della Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728, adottata il 10 luglio 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE il 15 luglio. La copertura è continua dal 1° luglio 2026, senza interruzioni rispetto alla precedente autorizzazione.
Lo split payment si applica ai forfettari?
No. Le fatture dei contribuenti in regime forfettario non espongono IVA (operazioni con natura N2.2), quindi non c’è alcuna imposta da scindere. La fattura elettronica verso la PA va comunque emessa, ma senza scissione dei pagamenti.
Sono un professionista con ritenuta d’acconto: la mia fattura alla PA va in split payment?
No. I compensi soggetti a ritenuta alla fonte sono esclusi dallo split payment per effetto del DL 87/2018: l’ente pubblico ti paga secondo le regole ordinarie, applicando la ritenuta come farebbe qualsiasi altro committente.
Dal 1° luglio 2026 devo cambiare qualcosa nelle mie fatture verso la PA?
No: la proroga è senza soluzione di continuità e il meccanismo prosegue identico. L’unica verifica di routine è che le fatture verso PA in scissione dei pagamenti riportino l’esigibilità IVA “S” nel tracciato FatturaPA.
Le società quotate rientrano ancora nello split payment?
Le società quotate FTSE MIB sono escluse per le fatture emesse dal 1° luglio 2025, per effetto dell’art. 10 del DL 84/2025. Gli enti pubblici veri e propri restano invece pienamente dentro il meccanismo fino al 30 giugno 2029.